Re: Email marketing, privacy e richieste di consenso

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Ciao Elena,

probabilmente dovrai rivolgerti ad un avvocato di tua fiducia per avere una risposta specifica alle 3 domande.

Ti posso dare qualche riferimento ufficiale, utile per costruirsi una propria idea.

Elena Ianeselli ha scritto:

Vorrei chiedere il vs. aiuto per fare un po' di chiarezza su una questione sempre spinosa di privacy quale l'invio di una mail non richiesta per promuovere la propria attività.

Raccogliendo documenti e opinioni di consulenti ho trovato opinioni discordanti su questi punti:

a) è possibile inviare una mail che riporti unicamente il settore di attività e tipologia servizi per chiedere il consenso all'invio di ulteriore materiale e/o promozioni?

Dal Bollettino del Garante della Privacy del n. 39/maggio 2003
http://www.garanteprivacy.it/g arante/doc.jsp?ID=2984 0  

In particolare il paragrafo che dice, a proposito della necessità del preventivo consenso:
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Tale disciplina non può essere elusa inviando una prima e-mail che, nel chiedere un consenso abbia comunque un contenuto promozionale oppure pubblicitario, oppure riconoscendo solo un diritto di tipo c.d. "opt-out" al fine di non ricevere più messaggi dello tesso tenore.
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b) se sì, tale invio può essere fatto su liste anche raccolte da elenchi pubblici, fermo restando che le liste stesse non sono in alcun modo archiviate in azienda nè vengono fatti ulteriori invii al primo di richiesta consenso?

Sempre al link precedente si legge poi:
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Tali considerazioni valgono anche con riferimento ai messaggi pubblicitari inviati a gestori di siti web -anche di soggetti privati- utilizzando gli indirizzi pubblicati sugli stessi siti, o che sono reperibili consultando gli elenchi dei soggetti che hanno registrato i nomi a dominio. In quest'ultimo caso, infatti, la conoscibilità in rete degli indirizzi è volta a identificare il soggetto che è o appare responsabile, sul piano tecnico o amministrativo, di un nome a dominio o di altre funzioni rispetto a servizi Internet (per la tutela di vari diritti sul piano civile e penale, anche ai sensi della legge n. 675) e non anche a rendere l'interessato disponibile all'invio di messaggi pubblicitari).
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A proposito, invece, dell'uso di liste di indirizzi acquistati dice:
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Dall'esame dei reclami e delle segnalazioni pervenuti al Garante è risultato, altresì, che alcuni dei soggetti che hanno utilizzato la posta elettronica per l'invio di messaggi pubblicitari avevano acquisito da terzi le banche dati contenenti gli indirizzi dei destinatari. In questi casi, chi acquisisce la banca dati deve accertare che ciascun interessato abbia validamente acconsentito alla comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica ed al suo successivo utilizzo ai fini di invio di materiale pubblicitario; al momento in cui registra i dati deve poi inviare in ogni caso, a tutti gli interessati, un messaggio di informativa che precisi gli elementi indicati nell'art. 10 della legge n. 675, comprensivi di un riferimento di luogo -e non solo di posta elettronica- presso cui l'interessato possa esercitare i diritti riconosciuti dalla legge.
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Questo invece è un recente (13 maggio 2008 provvedimento preso dal garante nei confronti di una società che faceva mailing B2B:
http://www.garanteprivacy.it/g arante/doc.jsp?ID=152026 3

Su questo argomento ho scritto pochi giorni fa questo articolo:
http://emailmarketingblog.it/b log/2009/02/14/banca-dati-di-2 50000-emails.. .

c) esistono "formule" o diciture da rispettare in tale procedura? Preciso che mi riferisco in particolare ad attività b2b, dove quindi i contatti interessati sono aziende e altri operatori economici, NON privati.

Un parametro sul quale porre attenzione è che gli indizzi email non sono facilmente classificabili in "Business" e "Consumer". Un indirizzo info@dominio può tranquillamente essere un indirizzo consumer.
Per il resto il garante richiede che il mittente di ogni mail inviata sia facilmente identificabile (la normativa statunitense prevede anche la presenza di un contatto "offline", indirizzo postale fisico e numero di telefono).
Troverai risposte discordanti su questo argomento e molto deriva dal fatto che non è chiaro, nell'ambito B2B, quale sia il limite che definisce una mail come promozionale e quale siano le multe in caso di comunicazioni promozionali B2B.

Stefano