Re: Re: Inviare email per segnalare la presenza di un'azienda in qualità di allestitore
Inserito da Marco Meneghello
il 4 Novembre 2008 - 17:33 Il giorno 03/nov/08, alle ore 17:33, Nazzareno Gorni ha scritto:
Non sono molto d'accordo con questa affermazione, a me sembra si tratti di una violazione bella e buona. Credo che il punto di partenza debba essere sempre la legge, la quale dice espressamente che l'uso della posta elettronica come mezzo di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell'interessato (art. 130 commi 1 e 2). Solo alle condizioni di cui al comma 4, il consenso non è necessario, e solo in questo caso vige il sistema dell'opt-out. Quando, invece, viene inviata una prima mail a carattere commerciale, bisogna rendersi conto che si tratta comunque di un trattamento per il quale ci deve essere stato il consenso, o un rapporto precedente, come specificato al comma 4, altrimenti tale trattamento non potrà essere considerato lecito. Si può discutere se il comma 2 debba riferirsi all'uso di sistemi automatizzati di posta elettronica, oppure a quest'ultima tout court, ma il comma 3 non lascia dubbi, quando prevede che comunicazioni effettuate per le medesime finalità, con altri mezzi di comunicazione, comunque siano consentite ai sensi degli artt. 23 e 24 (consenso ed esclusione del consenso). Riporto l'art. 130 per comodità di chi legge. Art. 130 del d.lgs. 196/03 1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell'interessato. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo. 3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24. 4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente. 5. E' vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7. 6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni. -- |
Esperienze, idee, visioni. Su internet













