Aspe': nome cognome ed email non sono dati sensibili perche' non ti
riescono ad "inquadrare" ne come posizione geografica, ne come cultura,
ne come civilta' e cose del genere.
E' come dire che mi chiamo Michel Morelli
e guido una Mondeo. Non sono dati sensibili perche' non vuole dire che
io sia l'unico Michel Morelli che guido una Mondeo.
Premetto che non sono un avvocato,
ma mi occupo professionalmente di Email Marketing
e ho studiato e approfondito la conoscenza della legge sulla Privacy.
La domanda di Deborah, riguardava i dati personali, non i dati sensibili.
Ho una domanda: mi è stato detto che, quando in un sito si inserisce un
form con la richiesta di dati personali, oltre a riportare l'informativa
sulla privacy è necessario anche mandare al garante la notifica del
trattamento dei dati, spedendo allo stesso via raccomandata dei moduli
appositi, indicando i motivi della richiesta e come verranno utilizzati
i dati.
I dati personali (quali ad esempio nome, indirizzo e email)
sono disciplinati dall'art 1 della legge 675:
http://www.interlex.it/testi/l 675_96.htm# 1
e sono definiti dall'art 2, comma c:
"c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona
fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o
identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;"
mentre i dati sensibili dall'art. 22:
http://www.interlex.it/testi/l 675_96.htm#2 2
"1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono
essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante."
e per i dati sensibili vale il discorso dei 30 giorni,
come prevede il comma2:
"2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia
equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero
successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il
titolare del trattamento è tenuto ad adottare."
Eugenio La Mesa
Salesware.it
Soluzioni ASP per l'Email Marketing
web: http://www.salesware.it